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D.Lvo 18/07/2005 n. 171e) per i componenti di cui all'allegato I: 1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII. 3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV; 4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano: 1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII; 2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII; 3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui al- DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. l'allegato XII o la garanzia qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII. 5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonchè la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua italiana. 6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1. 7. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente. Art. 10 - Organismi di certificazione 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, nonchè i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione. 2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo. 4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonchè all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione. 6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. 7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Art. 11 - Vigilanza e verifica della conformità 1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro. 2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'ese cuzione di esami e prove. 4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX. 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non superiore a trenta giorni. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine. 8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio. Art. 12 - Clausola di salvaguardia 1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorchè recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea. Art. 13 - Disposizioni transitorie 1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi. Art. 14 - Rinvio 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del li- bro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO Capo I Iscrizione delle unità da diporto Art. 15 - Registri di iscrizione 1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda. 3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purchè munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione. Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. |
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